Art. 6.
(Trattamento del blocco androgenico totale).

      1. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, la concessione dei benefìci della liberazione anticipata, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare è possibile solo se il condannato si sottopone volontariamente al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci agonisti dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.